Art. 7.
(Ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria).

      1. Sono ufficiali di polizia giudiziaria i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli appartenenti al Corpo della polizia tributaria ai quali l'ordinamento

 

Pag. 8

dello stesso Corpo riconosce tale qualità.
      2. È agente di polizia giudiziaria il personale del Corpo della polizia tributaria al quale l'ordinamento dello stesso Corpo riconosce tale qualità.