Art. 7.
(Ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria).
1. Sono ufficiali di polizia giudiziaria i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli appartenenti al Corpo della polizia tributaria ai quali l'ordinamento
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dello stesso Corpo riconosce tale qualità.
2. È agente di polizia giudiziaria il personale del Corpo della polizia tributaria al quale l'ordinamento dello stesso Corpo riconosce tale qualità.